Il ruolo dell’Advisory Board è regolato dal Contratto di Gruppo, all’art. 33:

Art. 34 (Advisory Board)

  1. L’Assemblea dei Membri e l’Organo Amministrativo possono essere coadiuvati nella valutazione di progetti ed iniziative, nonché nei propri processi decisionali e gestionali, da un Advisory Board.
  2. I Componenti dell’Advisory Board sono nominati dall’Organo Amministrativo, anche su designazione dei Membri.
  3. I Componenti dell’Advisory Board sono scelti sulla base di una comprovata esperienza scientifica, didattica e professionale negli ambiti di interesse strategico per il Gruppo, nonché per la conoscenza dei territori UE ed extra UE ove il Gruppo promuove le proprie attività ed i propri programmi.
  4. I Componenti dell’Advisory Board forniscono all’Assemblea dei Membri ed all’Organo Amministrativo pareri sulla dinamica e l’evoluzione dei mercati di riferimento, sulle questioni geo-politiche, tecnologiche, giuridiche ed ambientali.
  5. Almeno la metà dei Componenti dell’Advisory Board devono mantenere una condizione di indipendenza dal Gruppo e dai propri Membri Fondatori e Ordinari.
  6. L’Advisory Board nello svolgimento dei propri compiti è Coadiuvato dall’Organo Amministrativo e dalla Direzione Generale; quest’ultimo Organo assume, per il tramite di uno dei propri Componenti, la carica di Segretario del Board.
  7. I Componenti dell’Advisory Board possono anche ricoprire ruoli nei seguenti Organi del Gruppo:
    1. Comitato Scientifico
    2. Comitati di Progetto
  8. L’atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
  9. Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dal GEIE verso terzi, Membri o non Membri.
  10. La carica può anche essere denominata “Comitato dei Consiglieri Indipendenti”.