Il ruolo dei Comitati di Progetto è regolato dal Contratto di Gruppo, all’art. 39:

Art. 39 (Comitati di Progetto)

  1. All’interno del Gruppo potranno essere attivati – sia dall’Organo Amministrativo che dall’Assemblea dei Membri – dei Comitati Tecnici di Progetto, (che potranno assumere anche la forma di gruppi di lavoro informali all’interno del GEIE, Osservatori, Forum, Tavoli Tecnici) ed a cui si potrà demandare, a titolo esemplificativo, la valutazione preliminare ed in corso d’opera, di progetti avviati al fine del raggiungimento dell’oggetto sociale (progetti di investimenti, progetti di marketing, progetti organizzativi, esecuzione di contratti d’appalto, ecc.).
  2. La definizione, la composizione e l’organizzazione dei Comitati di Progetto vengono fissate in apposito Regolamento Interno, ovvero nella deliberazione che li istituisce.
  3. L’atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
  4. Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dal GEIE verso terzi, Membri o non Membri.