Il ruolo del Comitato Etico è regolato dal Contratto di Gruppo, all’art. 38:

Art. 38 (Comitato Etico)

  1. Il Comitato Etico è un Organo Sociale del Gruppo cui, ove costituito, spetta una funzione consultiva e propositiva affinché il Gruppo si sviluppi nell’ambito dei criteri di eticità, così come sono individuati dal presente Contratto, in particolare all’art. 4, nonché nel rispetto del Codice Etico di cui il Gruppo provvederà a dotarsi entro 90 giorni dall’insediamento del Comitato Etico, e con il supporto elaborativo dello stesso.
    1. Il ruolo del Comitato Etico è quello di promuovere e stimolare quei processi di ricerca ed innovazione che consentono di coniugare l’eticità dei princìpi in sempre nuove soluzioni di prodotti e servizi.
  2. Il Comitato Etico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Componenti, eletti dall’Assemblea dei Membri, la quale può altresì nominare 2 supplenti. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
  3. Ove non deciso dall’Assemblea dei Membri, a prima riunione del Comitato Etico, a maggioranza ed a scrutinio segreto, i Componenti:
    1. eleggono il Presidente del Comitato Etico
    2. designano il Segretario del Comitato Etico
  4. L’atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
  5. Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dal GEIE verso terzi, Membri o non Membri.
  6. La carica può anche essere denominata “Ethics Committee”.