Il ruolo degli Organi di Controllo è regolato dal Contratto di Gruppo, all’art. 35:

Art. 35 (Organo di Controllo. Revisione legale dei conti)

  1. Quando obbligatorio e nei modi legge, l’Assemblea dei Membri nomina un Organo di controllo e/o un Revisore unico dei conti.
  2. Pur in assenza di un espresso obbligo di legge, ove ritenuto utile per il conseguimento degli obiettivi sociali, l’Assemblea dei Membri può procedere alla nomina di un Organo di controllo e/o di un Revisore.
    1. In tali casi, preliminarmente alla nomina, l’Assemblea dei Membri adotta un Regolamento Interno, teso anche a fissare i requisiti di nomina ed il funzionamento operativo dell’Organo Sociale.
  3. Il controllo della situazione finanziaria dei conti annuali e della gestione è affidato ad un Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea.
  4. L’atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
  5. La carica può anche essere denominata “Board of Auditors”, ovvero “Board of Statutory Auditors”, ovvero “Sole Auditor”.